Rientro al lavoro dopo oltre 60 giorni di malattia o infortunio: chi deve avvisare il Medico Competente?

Un lavoratore è assente per malattia o infortunio per oltre 60 giorni consecutivi e sta per rientrare al lavoro.

Chi deve accorgersi della scadenza? E soprattutto: chi deve avvisare il Medico Competente?

È un aspetto spesso sottovalutato nella gestione della sorveglianza sanitaria, perché il Medico Competente non gestisce le presenze del personale e, normalmente, non può sapere autonomamente che un lavoratore è assente da oltre 60 giorni e sta per rientrare in azienda.

Cosa prevede la normativa

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il caso del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria che rientra dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

Dal 2025 la normativa prevede che, in questa circostanza, il Medico Competente valuti la necessità della visita medica precedente alla ripresa del lavoro e, qualora non ritenga necessario effettuarla, esprima comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Ma c’è un passaggio fondamentale che viene prima di tutto questo:

il Medico Competente deve essere messo a conoscenza del rientro del lavoratore.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’organizzazione aziendale.

La responsabilità è del Datore di Lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Datore di Lavoro precisi obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

È quindi il Datore di Lavoro che deve assicurarsi che il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, dopo un’assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute, venga correttamente gestito prima della ripresa della propria mansione.

Non è corretto aspettarsi che sia il Medico Competente a ricordare o individuare autonomamente questa situazione.

Il medico, infatti, entra nel processo quando viene informato del rientro.

Ma chi informa concretamente il Datore di Lavoro?

Nelle piccole e medie imprese si presenta spesso un problema molto pratico.

Il Datore di Lavoro può non avere sotto controllo il numero esatto dei giorni di assenza di ogni dipendente, mentre chi dispone normalmente di queste informazioni è l’ufficio del personale oppure il Consulente del Lavoro che gestisce presenze, assenze, malattie e infortuni.

Per questo è fortemente consigliabile definire una procedura precisa affinché, in prossimità del rientro di un lavoratore assente per motivi di salute da oltre 60 giorni continuativi, il Datore di Lavoro venga tempestivamente informato.

Il Datore di Lavoro potrà quindi comunicare il rientro al Medico Competente e attivare la procedura prevista dalla sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente è l’ultimo anello della comunicazione

Il flusso dovrebbe essere semplice:

Soggetto incaricato della gestione delle presenze e delle assenze/ Ufficio del personale → Datore di Lavoro → Medico Competente

Chi gestisce il personale rileva l’assenza prolungata e segnala al Datore di Lavoro l’imminente rientro.

Il Datore di Lavoro, responsabile della corretta gestione della sorveglianza sanitaria, informa il Medico Competente.

A quel punto il Medico Competente può svolgere quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e consentire la corretta gestione del rientro alla mansione.

Attenzione al rientro “automatico”

Il problema nasce quando questa catena di comunicazione non esiste.

Il certificato di malattia termina, il lavoratore torna in azienda e riprende normalmente la propria mansione.

Il Datore di Lavoro non si è accorto del superamento dei 60 giorni.

L’ufficio personale non lo ha segnalato.

Il Medico Competente, semplicemente, non ne è mai stato informato.

È una situazione facilmente evitabile introducendo una semplice procedura interna di segnalazione.

Il consiglio di SAFETY

Per le aziende soggette a sorveglianza sanitaria è opportuno concordare con chi gestisce il personale una procedura che preveda la segnalazione preventiva delle assenze per motivi di salute che superano i 60 giorni continuativi.

In particolare, quando la gestione di malattie, infortuni e presenze è affidata a un Consulente del Lavoro, è consigliabile concordare espressamente che queste situazioni vengano segnalate al Datore di Lavoro con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di rientro.

Il principio da ricordare è semplice:

il Medico Competente non può gestire un rientro di cui non è stato informato.

La corretta gestione parte quindi dall’organizzazione aziendale: chi dispone dell’informazione segnala il superamento dei 60 giorni al Datore di Lavoro, che a sua volta coinvolge il Medico Competente prima della ripresa della mansione.

SAFETY – Sicurezza sul Lavoro

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