Con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sui tempi della formazione obbligatoria, chiarendo gli adempimenti per le aziende, le deroghe previste per alcuni settori e le modalità di verifica durante i controlli ispettivi.
Formazione dei lavoratori: superato il termine dei 60 giorni
Quando deve essere formato un lavoratore appena assunto? È possibile iniziare l’attività lavorativa e completare successivamente la formazione sulla sicurezza?
Sono domande frequenti tra i datori di lavoro, sulle quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026.
L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione debba essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro oppure, nel caso di somministrazione, dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
Questa previsione era stata spesso interpretata, erroneamente, come la possibilità di posticipare l’avvio della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato il riferimento ai 60 giorni, ribadendo l’importanza di garantire una formazione tempestiva e coerente con i rischi dell’attività lavorativa.
Turismo, bar e ristoranti: formazione completabile entro 30 giorni
Una specifica deroga riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla normativa.
L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, consente a queste attività di completare la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione.
La precisazione dell’INL è particolarmente importante: i 30 giorni non rappresentano un periodo durante il quale è possibile ignorare gli obblighi formativi.
Il datore di lavoro deve comunque attivarsi tempestivamente per organizzare la formazione, già in occasione dell’assunzione.
Nei settori interessati dalla deroga, il lavoratore può essere impiegato anche prima di aver completato l’intero percorso di formazione generale e specifica, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Resta inoltre fermo l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi e sulle misure di prevenzione prima di adibirlo all’attività, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, il completamento della formazione deve avvenire secondo tempistiche coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
Controlli ispettivi: non basta dichiarare che il corso è programmato
Un altro aspetto rilevante riguarda la documentazione che le aziende devono essere in grado di esibire durante un’ispezione.
Per i settori che beneficiano della deroga dei 30 giorni, qualora il percorso formativo non sia ancora concluso, l’Ispettorato potrà verificare se il datore di lavoro abbia effettivamente intrapreso le attività necessarie per organizzarlo.
Tra le evidenze documentali indicate dall’INL rientrano:
- Comunicazioni con l’ente formatore per la prenotazione dei corsi, tramite PEC o altre modalità che garantiscano la data certa.
- Richieste di collaborazione agli organismi paritetici.
- Comunicazioni con i docenti incaricati della formazione.
- Interlocuzioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza relative all’organizzazione dei corsi.
L’assenza sia degli attestati sia di documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso formativo può comportare la contestazione della violazione degli obblighi previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
La semplice intenzione di organizzare un corso, quindi, non è sufficiente: è necessario poter dimostrare concretamente le attività intraprese.
Sospensione dell’attività per lavoro irregolare: cosa cambia
La Nota INL affronta anche la regolarizzazione degli obblighi formativi in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
Per ottenere la revoca del provvedimento, il datore di lavoro deve provvedere alla regolarizzazione contrattuale dei lavoratori e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, compresi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
L’Ispettorato chiarisce che, ai fini della revoca, l’attività formativa deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile.
Il termine indicato nel verbale di prescrizione non dovrà più fare riferimento automaticamente ai precedenti 60 giorni, ma al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi.
Per le attività turistico-ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande interessate dalla deroga, la formazione dovrà essere programmata nel più breve tempo possibile e comunque entro il limite dei 30 giorni previsto dalla disciplina specifica.
È importante distinguere la documentazione necessaria per ottenere la revoca della sospensione dalla prova dell’effettivo completamento della formazione richiesta per adempiere alla prescrizione.
Cosa devono fare concretamente le aziende?
Alla luce dei chiarimenti dell’Ispettorato, è opportuno che ogni datore di lavoro organizzi gli adempimenti formativi già nella fase di inserimento di un nuovo lavoratore.
Una corretta gestione dovrebbe prevedere:
- Verificare la formazione già posseduta dal lavoratore e l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi.
- Individuare i percorsi obbligatori in relazione alla mansione, ai rischi presenti e alla normativa applicabile.
- Pianificare tempestivamente i corsi, senza considerare i precedenti 60 giorni come un termine ancora utilizzabile.
- Conservare le evidenze documentali relative all’organizzazione, allo svolgimento e al completamento della formazione.
- Verificare gli obblighi di informazione e addestramento, ove previsti, prima dell’impiego del lavoratore nelle attività che li richiedono.
La formazione non è soltanto un adempimento burocratico
I chiarimenti dell’Ispettorato ribadiscono un principio fondamentale: la formazione deve essere parte integrante dell’organizzazione del lavoro, non un obbligo da affrontare soltanto in occasione di un controllo.
Programmare correttamente i percorsi formativi significa tutelare i lavoratori, ridurre il rischio di infortuni e consentire alle imprese di gestire con maggiore sicurezza le nuove assunzioni.
SAFETY – Sicurezza sul Lavoro affianca le aziende nell’individuazione dei fabbisogni formativi, nell’organizzazione dei corsi obbligatori e nel monitoraggio delle relative scadenze, aiutando i datori di lavoro a mantenere sotto controllo gli adempimenti previsti dalla normativa.


